Diventa Socio

 

DIVENTA SOCIO
 

Diventare socio significa partecipare attivamente alla vita del club e sostenere le numerose attività proposte a favore dei giovani e dello sport.
Per diventare socio sarà sufficiente:
- prendere visione dello statuto riportato di seguito;
- versare la quota di adesione pari a 100,00 €/cad.;
- compilare la richiesta in ogni sua parte ed inviarla tramite e-mail a info@sondriorugby.com.

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STATUTO RUGBY SONDRIO 
Titolo primo – Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1) Costituzione e denominazione

E' costituita una società cooperativa retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, avente la seguente denominazione: "RUGBY SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA". Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519, 2. comma, del codice civile o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Articolo 2) Sede

La società ha sede nel Comune di SONDRIO, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp. att. C. C. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma. Spetta invece ai soci deliberare l’istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3) Durata

La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2.050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge. L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente istituito con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004.

Articolo 4) Oggetto

L'attività della società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti nonché previa eventuale iscrizione in appositi albi, ha per oggetto le seguenti attività:
- promuovere la diffusione di ogni sport nell'ambito delle varie federazioni Italiane, delle quali ne accetta i Regolamenti, e delle quali ne cercherà il riconoscimento e/o l'affiliazione;
- promuovere ed organizzare gare, tornei ed ogni altre attività riguardanti la disciplina del rugby, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive del Coni e della Federazione Italiana rugby e dei suoi organi (e/o dell’Ente di promozione sportiva) cui si affilia;
- svolgere l'attività didattica nell'ambito delle discipline sportive;
- organizzare gare e la partecipazione ad esse, nonchè l'attuazione di ogni altra attività come l'istruzione sportiva al fine di contribuire allo sviluppo dei singoli sport;
- organizzare ogni attività culturale inerente gli scopi sociali, mediante l'organizzazione di conferenze e mostre;
- organizzare escursioni, viaggi e soggiorni a scopo culturale e divulgativo delle specialità sportive;
- gestire attività di somministrazione di alimenti e bevande collegate agli scopi sociali;
- divulgare la conoscenza delle leggi che disciplinano le attività sportive in genere;
- promuovere ed eventualmente finanziare iniziative atte a diffondere l'esercizio delle attività sportive in genere.
La cooperativa potrà compiere, non come attività prevalente ma per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, commerciale ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonchè a favore di altre cooperative, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, inoltre potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa. La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia.

Titolo secondo – Soci e patrimonio sociale

Articolo 5) Soci

II numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono diventare soci tutte le persone fisiche. Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non possono diventare soci della cooperativa quanti esercitano in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza;
b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente;
d) dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto ed i regolamenti interni eventualmente già approvati;
e) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.
La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo Raccomandata a/r, senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto e dei regolamenti interni eventualmente già approvati.

Articolo 6) Obblighi dei Soci

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società cooperativa aumentino la rispettiva quota sociale. I soci sono obbligati:
a) al versamento della quota sottoscritta e del sovrapprezzo;
b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;
c) a versare le quote annuali stabilite dall'organo amministrativo.
La cessione di quote da parte dei Soci cooperatori non avrà effetto verso la società se non previa autorizzazione da parte dell'organo amministrativo e secondo la procedura dettata dall'art. 2530 C. C..

Articolo 7) Decadenza dei Soci

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione. Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è ammesso quando il socio:
a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C. C. ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:
a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
c) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci;
d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
f) che non provveda al versamento della quota sociale stabilita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo ha deliberato le quote dovute per l'anno in corso e le ha richieste al socio con comunicazione in qualunque modo inoltrata all'indirizzo comunicato dal socio.
All'uopo, ogni socio ha l'obbligo di informarsi presso l'Organo Amministrativo sulla quota sociale per l'anno in corso ed è tenuto, pena l'esclusione dalla Cooperativa, in conformità a quanto previsto dal comma precedente alla lettera f), a versare detta quota entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo, previa intimazione a provvedervi. In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

Articolo 8) Patrimonio sociale

II patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna né inferiore né superiore al limite di legge;
b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;
c) da eventuali riserve straordinarie formate dall'accantonamento del sovrapprezzo;
d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società Cooperativa al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.
E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento. La Cooperativa può accantonare in tutto o in parte gli utili di esercizio in un fondo di riserva indivisibile a norma dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le riserve non saranno distribuite nè durante la vita della società nè allo scioglimento della stessa.

Art. 9) Quote

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo. Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge. Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:
a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
b) il rimanente nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
La suddetta disposizione si applica agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Art. 10) Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'appro vazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale qualora, a giudizio dell’organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società o quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:
a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
c) la rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione, o di istruzione da stabilirsi dall'Assemblea ovvero secondo quanto previsto delibera l'Assemblea nel rispetto delle norme di legge in materia. In ogni caso è fatto divieto di distribuire ai Soci qualsiasi dividendo o comunque partecipazione a qualsiasi titolo al risultato di esercizio anche in modo indiretto.

Titolo terzo – Organi sociali

Art. 11) Organi sociali - Assemblea

Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio dei Sindaci. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364 C.C., in un termine non superiore a 180 (centottanta) giorni, come previsto del codice civile per:
a) approvare il bilancio;
b) nominare le cariche sociali;
c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;
f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame da uno o più Amministratori;
g) la messa in liquidazione della società e la nomina dei liquidatori. Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno. I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dall’art. 2367 C.C., a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un terzo dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Art. 12) Decisioni dei Soci

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 13, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i dieci giorni successivi dovranno trasmettere dalla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci. Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

Art. 13) Convocazione dell’Assemblea

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 11 lettere a), b), d), e) e g), e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 14) Svolgimento dell’Assemblea

L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 15) Diritto di voto e deleghe

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti, da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta. In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti fino al terzo grado e dagli affini fino al secondo grado, che collaborino all'impresa. Ciascun socio non può rappresentare per delega più di cinque soci. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 16) Organo amministrativo

La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti fra i soci dell'assemblea. L'amministratore unico e, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli amministratori, durano in carica per il periodo determinato in sede di nomina. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza. Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfetariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio. È fatto comunque divieto ai componenti l’organo amministrativo di ricoprire la medesima carica in altre società o a associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva o Disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 17) Convocazione e riunione del Consiglio d’Amministrazione

II Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore. La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo, se nominato. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al l'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Le decisioni assunte in forma di deliberazione consigliare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l’organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l’eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell’organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio.

Art. 18) Poteri dell’organo amministrativo

L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonchè per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale. Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzione sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 C.C.. L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 19) Rappresentanza legale

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o gli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri loro conferiti, hanno la rappresentanza della società legale e giudiziale; essi rappresentano a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministrare Unico o il Presidente sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni e la legale rappresentanza spettano, se nominato, al Vice Presidente. Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, determinati poteri al Presidente, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

Art. 20) Collegio sindacale

Quando ricorrono i presupposti di legge i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti. In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e ss. C.C. e funziona a norma di legge.

Articolo 21) Disciplina e vertenze

Le controversie derivanti dall’attività sportiva nascenti tra la società e i soci, ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale costituito ai sensi dello statuto della Federazione Italiana Rugby, che tutti i soci si obbligano ad accettare. Tutte le controversie che possano eventualmente insorgere tra la società, i soci, l'organo amministrativo ed i liquidatori, ivi compresa l'azione individuale e sociale di responsabilità, saranno devolute esclusivamente al giudizio non imputabile di un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati, uno per ciascuna, dalle parti in lite; il terzo, che assumerà la presidenza del collegio, sarà designato dai due arbitri prescelti o, in caso di mancato accordo dal presidente della Camera di Commercio di Sondrio su istanza di una sola delle parti. Il collegio arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Art. 22) Disposizioni generali e finali

II funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall’assemblea. In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a sodalizi sportivi dilettantistici aventi finalità analoghe salvo diversa previsione legislativa. Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.